COORDINAMENTO SICUREZZA:

La normativa di questi ultimi anni relativa al settore della sicurezza dei cantieri ha soprattutto modificato il ruolo del Committente che e' diventato un soggetto attivo nel processo decisionale del rispetto della sicurezza.

Il Committente deve, dove previsto, nominare un professionista (coordinatore della sicurezza) che si occupi sia della progettazione e pianificazione della sicurezza (Piano di Sicurezza e Coordinamento, Piano Operativo di Sicurezza nonche' Fascicolo dell'Opera), che - successivamente - della verifica e dell'adeguamento durante la fase esecutiva di cantiere.

Dal 1998, questo studio si occupa di sicurezza nei cantieri temporanei (ex D.lgs 494/'96 e successive modifiche/integrazioni), realizzando interventi su edifici pubblici e privati, su opere infrastrutturali, su beni storici vincolati.

Due sono i ruoli svolti per queste attivita':

Coordinatore della sicurezza in fase progettuale - ex art. 4 D.lgs 528/'99)

  • Redazione del programma dei lavori dell'intervento.

  • Individuazione delle fonti di pericoli

  • Elaborazione dei nuovi tempi di realizzazione dell'intervento

  • Sviluppo dell'analisi del rischio, mediante l'elaborazione delle schede operative di sicurezza, e schede di valutazione del rischio, con l'individuazione e la valutazione delle tipologie degli eventi dannosi

  • Redazione del programma dei lavori integrato, verifica idoneita' dei piani operativi di sicurezza delle Imprese esecutrici

  • Predisposizione del fascicolo dell'opera, relativamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera stessa

  • Predisposizione e stima dei costi relativa alle opere provvisionali necessari per l'esecuzione dei lavori in sicurezza

Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva (ex art. 5 D.lgs 528/'99)